DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: CATEGORIE I, II E III, REQUISITI E CRITERI

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono le attrezzature destinate ad essere indossate dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Qualsiasi attività svolta in ambito lavorativo, potrebbe nascondere delle circostanze (pericoli) dalle quali potrebbero scaturire (rischi) delle conseguenze (danni) sia per la sicurezza che per la salute dell’individuo.

Potendo definire il pericolo, quale proprietà, o qualità, o modalità dannosa propria di una macchina, di una attrezzatura di lavoro, di una sostanza, di una mansione lavorativa o dell’ambiente in cui si opera, e il  rischio (per l’uomo o per l’ambiente) come la situazione che si manifesta quando vi è contemporanea presenza di un pericolo e di qualcuno (uomo) o qualcosa (bene patrimoniale o ambiente naturale) esposto ad esso, quest’ultimo lo si può identificare come il prodotto tra la pericolosità (la probabilità che un evento si verifichi in un determinato spazio/tempo) e la magnitudo, cioè la gravità del potenziale danno.

Il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. n. 81/2008 è il pilastro portante della sicurezza sui luoghi di lavoro. Subentrato all’ex D.Lgs. n. 626/1994, ed integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 garantisce la tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, sancendo l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare l’analisi dei rischi di natura chimica, fisica e biologica associati alle mansioni lavorative, alle macchine, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate o comunque presenti nell’ambiente di lavoro e di attuare prioritariamente misure di prevenzione eliminando (o comunque riducendo al minimo possibile) i rischi connessi con l’attività lavorativa (ovvero minimizzando la presenza di pericoli e/o l’esposizione dei lavoratori) ed attuando secondariamente le necessarie misure di protezione (collettive e individuali) contro gli ineliminabili rischi residui.

Tra quest’ultime, vi sono i dispositivi di protezione individuale (DPI), quali attrezzature destinate ad essere indossate dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Definiti infatti, dal D.Lgs. n. 81/2008, Titolo III, Capo II, Art. 74, come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la propria sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“, i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo l’art. 76 del Testo Unico devono:

  • essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti;
  • essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992 e ss.mm.ii.;
  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
  • essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti, in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI.

I DPI di I, II e III Categoria: distinzione e “requisiti essenziali di salute e sicurezza”

Ricordando che secondo l’art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008non rientrano tra i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

  • Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
  • I materiali sportivi;
  • I materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  • Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

il D.Lgs n. 475/1992 suddivide i D.P.I. in tre differenti categorie:

DISPOSITIVI DI 1° CATEGORIA

Definiti come DPI di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, i DPI di I Categoria hanno il principale scopo di salvaguardare da:

  • Azioni lesive con effetti superficiali prodotti da strumenti meccanici;
  • Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
  • Rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°;
  • Ordinari fenomeni atmosferici in corso di attività professionali;
  • Urti lievi e vibrazioni idonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
  • Azione lesive dei raggi solari.

In questa categoria dunque, vi rientrano tutti i dispositivi per la protezione contro i rischi di minore entità ed il cui effetto non causa lesioni irreversibili e progettati in modo che il fruitore ne possa valutare l’efficacia.

Tra questi vi sono:

  • Protettori degli occhi:
    – Maschere ed occhiali per l’immersione ed il nuoto;
    – Protettori dell’occhio progettati e costruiti per fornire protezione contro la luce del sole;
    – Occhiali da sci di tutti i tipi con inclusione di quelli correttivi;
  • Protettori del capo:
    – Copricapo leggeri concepiti e fabbricati per la protezione del cuoio capelluto;
  • Indumenti protettivi: Indumenti e/o loro accessori progettati e costruiti per proteggere contro:
    – Le condizioni atmosferiche che non sono eccezionali né estreme per uso professionale;
    – Aggressioni meccaniche i cui effetti sono superficiali;
    – I rischi durante la manipolazione di oggetti caldi che non espongono a temperature superiori a 50°C né a urti pericolosi.
  • Protettori dei piedi e delle gambe con funzione antiscivolo: Dispositivi per lo sport e/o accessori staccabili o fissi progettati e costruiti per proteggere:
    – Da urti e vibrazioni che non interessano parti vitali del corpo e i cui effetti non causano lesioni irreversibili;
    – Contro le condizioni atmosferiche che non sono né eccezionali né estreme, per uso professionale.
  • Protettori di mani e braccia: Dispositivi e/o accessori staccabili o fissi, progettati per proteggere contro:
    – Aggressioni da agenti per la pulizia di debole azione per uso professionale;
    – Rischi meccanici con effetti superficiali (punture di cucitura, giardinaggio, lavori insudicianti, sport,…);
    – Il calore e i rischi generati da componenti caldi che non espongono l’utilizzatore a temperature eccedenti i 50°C, né a urti pericolosi e dal freddo estremo non estremo, per uso professionale.

DISPOSITIVI DI 2° CATEGORIA

Definiti come DPI atti a proteggere dai rischi medi e che non rientrano né alla I che alla III Categoria, tra questi vi sono:

  • Protettori delle orecchie:
    – Tutti i dispositivi di protezione dell’orecchio (sia indossati che inseribili nell’orecchio);
  • Protettori degli occhi:
    – Tutti i protettori dell’occhio e i filtri ad eccezione di quelli in I ed in III Categoria;
  • Protettori del capo: Tutti gli elmetti, inclusi quelli sportivi ad eccezione di quelli in I ed in III Categoria;
    – Elmetti progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100°C e più, in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
    – Elmetti progettati e costruiti per la protezione contro i rischi elettrici.
  • Protettori totali o parziali del viso: Tutti i dipositivi esclusi quelli in III Categoria:
    – Dispositivi progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100°C e più in cui possono essere o meno essere presenti radiazioni IR, fiammi o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
    – Dispositivi progettati e costruiti per la protezione in ambienti a bassa temperatura i cui effetti sono comparabili a temerature dell’aria di – 50°C o meno;
    – Dispositivi destinati alla protezione contro i rischi elettrici.
  • Indumenti protettivi: Tutti gli indumenti e/o accessori fissi o staccabili, progettati e costruiti per fornire protezione contro rischi specificati di media entità, inclusi gli:
    – Indumenti sportiti quali mute da sub, mute da sci d’acqua, giubetti antiproiettili usati da guardie private o indumenti per la protezione contro le infezioni diverse da quelli destinati alle forze armate.
  • Protettori dei piedi e delle gambe con funzione antiscivolo: Tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati alla protezione degli arti inferiori inclusi:
    – I dispositivi di protezione contro l’elettricità statica per la possibilità di utilizzo in ambienti atex.
  • Protettori di mani e braccia: Tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati alla protezione degli arti superiori inclusi:
    – Tutti gli indumenti protettivi della mano o di parte della mano (guanti, manopole, guanti per la protezione delle sole dita, guanti per la protezione del solo palmo, guanti da sub)
  • Dispositivi destinati alla prevenzione di annegamenti:
    – Tutti i dispositivi progettati e costruiti per prevenire l’annegamento o per l’uso come ausili di galleggiamento inclusi corsetti galleggianti, coadiuvanti per il nuoto, galleggianti gonfiabili che non sono considerati giocattoli e destinati all’uso in acque profonde.
    – Ramponi da ghiaccio, corde e altri dispositivi utilizzati per uscire dall’acqua dopo cadute in luoghi ghiacciati.
  • Dispositivi per la protezione contro rischi meccanici: tutti i dispositivi progettati e costruiti per proteggere contro:
    – Vibrazioni;
    – Rischi rilevanti derivanti dall’impatto con altre persone o dalla caduta durante la pratica di attività sportive;
    – Effetti della forza di gravità.
  • Indumenti ad alta visibilità e accessori:
    – Bande riflettenti;
    – Giubbotti con bande rifrangenti.

DISPOSITIVI DI 3° CATEGORIA

Definiti come Dispositivi di Protezione Individuale di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente, i DPI di III Categoria hanno il principale compito di:

  • Proteggere le vie respiratorie con apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
  • Assicurare un adeguato isolamento con apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
  • Assicurare una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e le radiazioni ionizzanti;
  • Far svolgere all’operatore attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
  • Far svolgere all’operatore attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50°C;
  • Salvaguardare le cadute dall’alto;
  • Salvaguardare da rischi connessi alle attività che espongono a tensioni elettriche pericolose.

Facendone parte quindi, tutti i DPI atti a proteggere l’individuo da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente, tra questi vi rientrano:

  • Protettori degli occhi:
    – Protettori dell’occhio progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100°C e più, in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
    – Dispositivi progettati e costruiti per la protezione contro radiazioni ionizzanti e contro rischi elettrici.
  • Dispositivi per la protezione contro i rischi di cadute dall’alto:
    – Dispositivi per i lavori in quota e con supporto (cinghie, agganci, ecc.) e tutti gli accessori per agganciare una persona alla struttura con l’eccezione dei punti di ancoraggio che formano parte integrante della struttura o roccia.
  • Dispositivi per la protezione del capo:
    – Elmetti progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100°C e più, in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
    – Elmetti progettati e costruiti per la protezione contro rischi elettrici.
  • Dispositivi per la protezione integrale o parziale del viso:
    – Maschere progettate e costruite per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100 °C o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantitàdi materiale fuso;
    – Maschere per l’uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di -50 °C o meno.
    – Maschere progettate e costruite per la protezione contro rischi elettrici.
  • Indumenti protettivi: Tutti gli indumenti protettivi e/o accessori sia fissi che staccabili progettati e costruiti per:
    – l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100 °C o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantitàdi materiale fusi;
    – l’uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di -50 °C o meno;
    – la protezione contro rischi elettrici;
    – fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti;
    – fornire un completo isolamento dall’atmosfera.
  • Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie:
    – Tutti i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie progettati e costruiti per fornire protezione contro aerosol, liquidi e gas;
    – Tutti i dispositivi respiratori progettati e costruiti per fornire un completo isolamento dall’atmosfera e per l’uso subacqueo.
  • Dispositivi per la protezione di piedi e gambe: Tutti i dispositivi e accessori fissi o staccabili progettati e costruiti per:
    – l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100 °C o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantitàdi materiale fuso;
    – l’uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di -50 °C o meno;
    – fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti;
    – la protezione contro rischi elettrici da lavoro, incluse tensioni pericolose o per fornire isolamento contro le alte tensioni.
  • Dispositivi per la protezione di mani e braccia: Tutti i dispositivi e accessori fissi o staccabili progettati e costruiti per:
    – l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100 °C o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
    – l’uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di -50 °C o meno;
    – fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti;
    – la protezione contro rischi elettrici da lavoro, incluse tensioni pericolose o per fornire isolamento contro le alte tensioni.

Rimane da ricordare inoltre, che secondo l’art. 3 dell’Allegato II del D.Lgs. n. 475/1992 e ss.mm.ii., i DPI non possono essere messi sul mercato e in servizio se non rispondono ai “requisiti essenziali di salute e di sicurezza”.

Quest’ultimi si suddividono a loro volta in ulteriori 3 differenti categorie:

  • Requisiti di carattere generale: Ergonomia, livelli e classi di protezione, ecc.;
  • Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI: Sistemi di regolazione, limitazione dei movimenti, impigliamento, ecc.;
  • Requisiti supplementari specifici per i rischi da cui proteggersi: protezioni specifiche quali urti meccanici, cadute dall’alto, calore e fuoco, rumore, ecc.

“Approfondisci il tema sui Dispositivi di Protezione Individuale: definizione di DPI, categorie, obblighi e sanzioni”

La certificazione dei Dispositivi di protezione individuale ed i criteri di scelta

La garanzia del possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza è rappresentata dall’obbligo per il fabbricante di attuare una procedura di certificazione in funzione della categoria di appartenenza del DPI.

Ogni DPI infatti, deve essere munito della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione CE di conformità, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, dell’attestato di certificazione CE, ed avere la marcatura che comprenda:

  • Il nome, il marchio o altro elemento di identificazione del fabbricante;
  • Il riferimento al modello di DPI (nome commerciale, codice, ecc.);
  • Qualsiasi riferimento opportuno per l’identificazione delle caratteristiche del DPI (taglia, prestazioni, pittogrammi, ecc.).

ed in particolare, secondo le categrie, ogni DPI deve avere:

  • DPI di I Categoria:
    – Marcatura CE;
    – Dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tecnica del modello.
  • DPI di II Categoria:
    – Marcatura CE;
    – Dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tenica del modello;
    – Documentazione tecnica di costruzione.
  • DPI di III Categoria:
    – Marcatura CE;
    – Dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tenica del modello;
    – Documentazione tecnica di costruzione,
    – Verifica periodica del sistema qualità del fabbricante da parte dell’organismo di controllo.

Elementi fondamentali inoltre, per una corretta scelta dei DPI, sono la natura del rischio e le probabili parti del corpo esposte a quest’ultimo.

Così come disposto al comma 1, art. 77, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Questa sequenza sembra essere chiara e di facile applicazione, ma in realtà non risulta così semplice.

Si presentano infatti, tre ordini di difficoltà:

  • La valutazione oggettiva della stima dei rischi;
  • La valutazione del corretto collegamento tra i livelli di rischio e i livelli di prestazione dei DPI;
  • La valutazione del corretto compromesso fra l’esposizione a più di un rischio, i livelli di protezione e i tipi di DPI.

che portano in conclusione, a poter asserire che la salute e la sicurezza sul lavoro devono essere considerate parte di un sistema integrato, dove ciascun soggetto (legislatore, normatore, fabbricante, organismo notificato di accertamento, datore di lavoro e lavoratore) apporta un proprio valore aggiunto a quello che rappresenta la propria specificità.

Fonte: https://www.teknoring.com/guide/guide-sicurezza-e-ambiente/dpi-categorie-i-ii-iii-requisiti-criteri/