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Bologna diventa città a 30 km/h

I PRODOTTI DEDICATI

Dal 1° luglio inizia la transizione che si concluderà il 1° gennaio 2024. Ecco le strade che rimarranno a 50 chilometri orari

Bologna diventa la prima grande città in Italia a 30 chilometri orari, per rendere più sicure, belle e vivibili le strade e piazze cittadine. La Giunta guidata da Matteo Lepore ha approvato il Piano Particolareggiato del Traffico Urbano (PPTU) “Bologna Città 30” che sancisce questo storico passaggio che vuole migliorare la sicurezza stradale, promuovere la mobilità sostenibile e aumentare qualità e fruibilità dell’ambiente e dello spazio pubblico. 

La delibera, che dà attuazione ai piani internazionali, europei, nazionali e locali per la sicurezza stradale, prevede che i 30 km/h diventino di fatto la normalità sulle strade urbane, rendendo anche più semplice il passaggio a uno stile di guida a velocità costante e uniforme, e che solo alcune strade della città, con particolari caratteristiche, rimangano ai 50 km/h. Leggi la delibera.

Il salto di scala dalle attuali “Zone 30” a una vera e propria “Città 30” è testimoniato anche dai numeri. Oggi i 30 km/h si applicano a circa il 30% della rete viaria urbana, in aree a macchia di leopardo. Con il piano approvato, i 30 km/h riguarderanno circa il 70% delle strade dell’intero centro abitato, con un disegno organico facile da comprendere e rispettare. La percentuale arriva a sfiorare il 90% se si considera il solo perimetro della parte più densamente abitata della città (cioè la parte dentro l’asse tangenziale-autostrada più le zone residenziali esterne di Borgo Panigale-Reno, Navile e San Donato-San Vitale). Nelle aree collinari e di pianura esterne al centro abitato, la strategia generale prevede comunque progressivamente interventi di moderazione della velocità e di messa in sicurezza.

Da luglio a settembre il Settore Mobilità Sostenibile procederà all’installazione della segnaletica orizzontale e verticale e adotterà le relative ordinanze stradali che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2024

È prevista la sostituzione o installazione di oltre 500 cartelli e la realizzazione di circa 300 bolloni su strada. 

La segnaletica orizzontale, non obbligatoria per legge, come dimostrano le esperienze nel resto del mondo, risulta molto efficace per la fruibilità degli spazi stradali da parte degli utenti della strada: la ripetizione dei segnali di limite di 30 km/h sulla maggior parte delle strade aiuterà infatti una migliore comprensione di quale sia il comportamento richiesto.

Trattandosi di un cambiamento storico e culturale, che comporterà per gli utenti della strada una modifica graduale delle proprie abitudini adeguando la propria guida ai nuovi limiti, l’Amministrazione ha deciso di non partire subito con le sanzioni legate ai nuovi limiti di velocità, ma di prevedere 6 mesi di transizione nei quali fare una grande campagna di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza, anche attraverso iniziative sul territorio da parte della Polizia Locale.

Per individuare l’area della città 30 e le strade a 50 nei mesi scorsi è stata incaricata la società Polinomia che, in stretto coordinamento con gli uffici comunali, ha condotto una approfondita analisi tecnica che ha preso in considerazione dati statistici sull’uso, sui flussi e sull’incidentalità della rete stradale, arricchita anche da incontri e confronti con i principali portatori di interesse. La documentazione prodotta ha rappresentato la base per dettagliare in modo definitivo la proposta di perimetrazione e della rete che è arrivata infine all’approvazione della Giunta.

La Città 30, come dimostrano le tante esperienze europee, produce benefici per tutti i cittadini:

  • migliora la sicurezza stradale, riducendo incidenti, morti e feriti gravi tra tutti gli utenti della strada, a partire dai più fragili
  • fa aumentare gli spostamenti a piedi e in bici, grazie a strade più sicure e tranquille
  • riduce le emissioni di smog e gas climalteranti e rende più fluido il traffico, grazie a una velocità più costante, al posto degli stop-and-go continui che in città sono tanto dannosi per l’ambiente e la sicurezza quanto inutili ad arrivare prima
  • abbassa il rumore; rende lo spazio pubblico più bello e vivibile per le persone
  • restituisce autonomia a bambini, anziani, persone con disabilità
  • favorisce la coesione sociale e il commercio di vicinato nei quartieri.

A fronte di tutti questi vantaggi, le perdite di tempo negli spostamenti motorizzati sono nulle nei tragitti brevi o minime nei tragitti di media distanza. Secondo lo studio di impatto, applicando stringenti criteri di analisi economica, con Bologna Città 30 l’insieme di tutti i benefici (meno incidenti, morti e feriti, minore congestione, più spostamenti a piedi e in bici, etc.) vale ben il doppio dei costi (possibili perdite di tempo).

Ma Bologna Città 30 significa soprattutto ripensare lo spazio urbano per promuovere una trasformazione del modo di fruire la città: il progetto prevede infatti una serie di interventi innovativi di modifica dello spazio pubblico che avranno il compito di armonizzare l’ambiente e lo spazio urbano a una nuova dimensione di prossimità.

Fra interventi di messa in sicurezza di strade, incroci e attraversamenti, nuove piazze pedonali e scolastiche, piste e corsie ciclabili, riqualificazione di marciapiedi e abbattimento di barriere architettoniche, sono in attuazione o in progettazione investimenti per la Città 30 già finanziati a bilancio per oltre 24 milioni di euro. 

In quest’ottica si inserisce anche una serie di interventi già avviati in questi mesi in vista della Città 30.

A partire dagli interventi di miglioramento della qualità dei quartieri rivolti agli utenti “vulnerabili” della strada che mirano a promuovere una maggiore vivibilità, il gioco libero e la sicurezza stradale favorendo una maggior autonomia delle più piccole e dei più piccoli soprattutto in prossimità delle scuole. 

Grazie a 500.000 euro di fondi europei React EU sono state finanziate le cinque nuove piazze scolastiche pedonali di:

  • via Populonia (Savena) i cui lavori sono in conclusione
  • via Perti (Porto-Saragozza) i cui lavori sono partiti proprio questa settimana
  • via di Vincenzo (Navile)
  • giardino Guido Rossa (Navile)
  • largo Brescia (Savena).

Le piazze sono un esempio di come ridisegnare gli spazi crei le condizioni per valorizzare le connessioni pedonali, risolvendo problematiche di viabilità che interessano il conflitto tra auto e pedoni negli orari di entrata e uscita dalle scuole.

Inoltre, le piazze scolastiche permettono di riorganizzare i flussi dei mezzi e delle persone, stimolando modalità diversificate di accesso ai plessi scolastici grazie, ad esempio, alla realizzazione di aree “kiss&ride”. I bambini e le bambine sono così messi in condizione di raggiungere gli istituti percorrendo in sicurezza e autonomia l’ultimo tratto a piedi fino all’ingresso dell’istituto.

Nella Città 30 particolare attenzione viene posta all’utilizzo della bicicletta: in tal senso diventa strategico il completamento della Bicipolitana. In particolare grazie a 3 milioni di finanziamenti React EU, sono in corso interventi in via Albertoni dove è stato completato il rifacimento della ciclabile mentre è in fase di completamento la tratta Pizzardi-Mengoli. Sempre con 800.000 euro React EU è stata finanziata la Ciclo Salus che sarà completata entro luglio come percorso ciclabile verso il centro multifunzionale Salus Space. Gli interventi di promozione della ciclabilità nella zona urbana includono anche la fase 2 del piano di attuazione del Biciplan, a cui si sommano azioni di rafforzamento della mobilità ciclistica finanziate con fondi PNRR che prevedono la realizzazione di ciclovie urbane e percorsi ciclabili pensati per raggiungere il posto di lavoro, oltre l’attuazione del Piano per la Mobilità Ciclabile e Pedonale Emergenziale.

Inoltre sono previsti interventi volti a definire e ridisegnare centralità urbane diffuse nelle diverse zone di prossimità della città. Ad esempio, il Villaggio INA è una delle aree su cui insistono diversi progetti di trasformazione degli spazi pubblici da riqualificare rispetto all’inserimento nel contesto della zona del tram e della Ciclovia del Sole su via Martin Luther King.

Gli interventi di trasformazione della morfologia cittadina, in conformità con la filosofia della Città 30, sono orientati a promuovere la sicurezza stradale. Molti gli interventi già in corso in questo senso come per esempio: 

  • il rifacimento delle banchine stradali in tratti critici di via Zanardi
  • i lavori all’incrocio tra viale Felsina e via Populonia per realizzare una nuova rotatoria per migliorare la protezione, la visibilità e la fruibilità degli attraversamenti pedonali, e un migliore collegamento dei percorsi pedonali con le fermate bus
  • interventi di promozione della sicurezza stradale in via Montefiorino con il completamento della riqualificazione dell’incrocio Montefiorino/Vancini/Bidone e Montefiorino/Valdossola
  • la riqualificazione dell’area dell’incrocio tra le vie Romagnoli e Malvolta.

In generale con il progetto di Città 30 ci sarà una progressiva diffusione di interventi fisici di moderazione del traffico e della velocità (come attraversamenti rialzati e colorati, dossi, segnaletica orizzontale integrativa) e investimenti per la messa in sicurezza.

È online da oggi l’home page del sito www.bolognacitta30.it che nelle prossime settimane e mesi verrà via via arricchito con dati, Faq e confronti con altre città europee.

Per supportare e accompagnare il processo di cambiamento, la campagna di comunicazione avrà il compito di informare, ascoltare e coinvolgere attivamente la cittadinanza sul concetto di Città 30, sfatando i pregiudizi e fornendo gli strumenti per apprezzare un nuovo modello urbano. 

La progettazione della brand identity si è focalizzata sull’immediatezza e la pluralità delle target personas. Da qui l’ideazione di un logo dinamico in grado di visualizzare i tanti valori positivi della Città 30 attraverso un sistema di icone facilmente riconoscibili e una palette di colori che esprimono solarità, rassicurazione, calma, felicità, energia.

  • la campagna di pre-lancio, a partire dal 1° luglio, annuncia l’avvio di Bologna Città 30 per creare un primo livello di interesse e instillare in forma teaser i principali benefici del nuovo modello urbano;
  • la seconda fase della campagna, da settembre a fine anno, introduce i principali cambiamenti in positivo della Città 30 con un claim sorprendente;
  • la terza fase, da gennaio 2024, è centrata sul coinvolgimento diretto delle cittadine e cittadini, che potranno dare un contributo personale alla campagna. 

La comunicazione prevede un consistente mix di attività, tra cui sito web, social network, video pillole, affissioni, flyer, gadget, banner presso i cantieri.

La campagna è promossa congiuntamente dal Comune e dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana e curata da Sottosopra Comunicazione, agenzia milanese selezionata dalla Fondazione dopo un confronto tra numerose agenzie di comunicazione italiane.

  • Per accompagnare l’implementazione del piano coinvolgendo e ascoltando le persone, da oggi è online un questionario curato dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana, disponibile sul sito www.bolognacitta30.it.

    Attraverso 30 domande, in un quarto d’ora tutti i cittadini possono esprimere la propria opinione sul piano Bologna Città 30, descrivere esigenze e abitudini di mobilità, indicare le 3 strade della zona in cui vivono che è prioritario rendere più sicure e confortevoli e proporre interventi concreti per migliorare la sicurezza stradale e la qualità dello spazio pubblico.

    Le informazioni raccolte saranno elaborate in forma aggregata e anonima e aiuteranno l’Amministrazione comunale e la Fondazione a orientare al meglio la comunicazione e i progetti di messa in sicurezza e miglioramento dello spazio pubblico che danno corpo alla Città 30.

SPECIALE PARCHEGGI ROSA

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (21G00133) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021

NORMATIVA DI PROTEZIONE CALZATURE
fino a 200jfino a 100j
UNI EN 20345UNI EN 20346UNI EN 20347
SB = FO + SRC
S1 = A + E + FO + SRC
S1P = A + E + FO + P + SRC
S2 = A + E + FO + SRC + WRU
S3 = A + E + FO + P + SRC + WRU
PB = FO + SRC
P1 = A + E + FO + SRC
P2 = A + E + FO + SRC + WRU
P3 = A + E + FO + P + SRC + WRU
OB = FO + SRC
O1
= A + E + FO + SRC
O2 = A + E + FO + SRC + WRU
O3 = A + E + FO + P + SRC + WRU

SIMBOLI DI IDENTIFICAZIONE

Scarpa in PelleScarpa in Pelle e tessuto
Scarpa in Microfibra e tessuto tecnicoAAntistatica
CIFondo Isolante contro il freddoCRTomaia resistente al taglio
ETallone Anti-ShockESDAnti-Elettrostatica (consigliata per ambienti ATEX)
FOSuola Resistente agli IdrocarburiHIFondo Isolante contro il calore
HROSuola Resistente al calore per contattoISuola Dielettrica
JPuntale di ProtezionePLamina Anti-Perforazione
SRAprova antiscivolo su ceramica con detergenteSRBprova antiscivolo su acciaio con glicerina
SRCprova antiscivolo su ceramica con detergente e acciaio con glicerinaWRUIdrorepellente
WRImpermeabile e resistente all’acquaIdeale per campo alimentare
Ideale per campo chimicoIdeale per semplice edillizia
vigili del fuoco e antincendioIdeale per campo siderurgico
Ideale per rischio elettricoIdeale per caccia e pesca
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: CATEGORIE I, II E III, REQUISITI E CRITERI

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono le attrezzature destinate ad essere indossate dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Qualsiasi attività svolta in ambito lavorativo, potrebbe nascondere delle circostanze (pericoli) dalle quali potrebbero scaturire (rischi) delle conseguenze (danni) sia per la sicurezza che per la salute dell’individuo.

Potendo definire il pericolo, quale proprietà, o qualità, o modalità dannosa propria di una macchina, di una attrezzatura di lavoro, di una sostanza, di una mansione lavorativa o dell’ambiente in cui si opera, e il  rischio (per l’uomo o per l’ambiente) come la situazione che si manifesta quando vi è contemporanea presenza di un pericolo e di qualcuno (uomo) o qualcosa (bene patrimoniale o ambiente naturale) esposto ad esso, quest’ultimo lo si può identificare come il prodotto tra la pericolosità (la probabilità che un evento si verifichi in un determinato spazio/tempo) e la magnitudo, cioè la gravità del potenziale danno.

Il Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro D.Lgs. n. 81/2008 è il pilastro portante della sicurezza sui luoghi di lavoro. Subentrato all’ex D.Lgs. n. 626/1994, ed integrato e modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 garantisce la tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza negli ambienti lavorativi, sancendo l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare l’analisi dei rischi di natura chimica, fisica e biologica associati alle mansioni lavorative, alle macchine, alle attrezzature e alle sostanze utilizzate o comunque presenti nell’ambiente di lavoro e di attuare prioritariamente misure di prevenzione eliminando (o comunque riducendo al minimo possibile) i rischi connessi con l’attività lavorativa (ovvero minimizzando la presenza di pericoli e/o l’esposizione dei lavoratori) ed attuando secondariamente le necessarie misure di protezione (collettive e individuali) contro gli ineliminabili rischi residui.

Tra quest’ultime, vi sono i dispositivi di protezione individuale (DPI), quali attrezzature destinate ad essere indossate dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.

Definiti infatti, dal D.Lgs. n. 81/2008, Titolo III, Capo II, Art. 74, come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la propria sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo“, i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo l’art. 76 del Testo Unico devono:

  • essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti;
  • essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992 e ss.mm.ii.;
  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  • poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;
  • essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti, in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI.

I DPI di I, II e III Categoria: distinzione e “requisiti essenziali di salute e sicurezza”

Ricordando che secondo l’art. 74 del D.Lgs. n. 81/2008non rientrano tra i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI):

  • Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
  • Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
  • I materiali sportivi;
  • I materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
  • Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

il D.Lgs n. 475/1992 suddivide i D.P.I. in tre differenti categorie:

DISPOSITIVI DI 1° CATEGORIA

Definiti come DPI di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità, i DPI di I Categoria hanno il principale scopo di salvaguardare da:

  • Azioni lesive con effetti superficiali prodotti da strumenti meccanici;
  • Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
  • Rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°;
  • Ordinari fenomeni atmosferici in corso di attività professionali;
  • Urti lievi e vibrazioni idonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
  • Azione lesive dei raggi solari.

In questa categoria dunque, vi rientrano tutti i dispositivi per la protezione contro i rischi di minore entità ed il cui effetto non causa lesioni irreversibili e progettati in modo che il fruitore ne possa valutare l’efficacia.

Tra questi vi sono:

  • Protettori degli occhi:
    – Maschere ed occhiali per l’immersione ed il nuoto;
    – Protettori dell’occhio progettati e costruiti per fornire protezione contro la luce del sole;
    – Occhiali da sci di tutti i tipi con inclusione di quelli correttivi;
  • Protettori del capo:
    – Copricapo leggeri concepiti e fabbricati per la protezione del cuoio capelluto;
  • Indumenti protettivi: Indumenti e/o loro accessori progettati e costruiti per proteggere contro:
    – Le condizioni atmosferiche che non sono eccezionali né estreme per uso professionale;
    – Aggressioni meccaniche i cui effetti sono superficiali;
    – I rischi durante la manipolazione di oggetti caldi che non espongono a temperature superiori a 50°C né a urti pericolosi.
  • Protettori dei piedi e delle gambe con funzione antiscivolo: Dispositivi per lo sport e/o accessori staccabili o fissi progettati e costruiti per proteggere:
    – Da urti e vibrazioni che non interessano parti vitali del corpo e i cui effetti non causano lesioni irreversibili;
    – Contro le condizioni atmosferiche che non sono né eccezionali né estreme, per uso professionale.
  • Protettori di mani e braccia: Dispositivi e/o accessori staccabili o fissi, progettati per proteggere contro:
    – Aggressioni da agenti per la pulizia di debole azione per uso professionale;
    – Rischi meccanici con effetti superficiali (punture di cucitura, giardinaggio, lavori insudicianti, sport,…);
    – Il calore e i rischi generati da componenti caldi che non espongono l’utilizzatore a temperature eccedenti i 50°C, né a urti pericolosi e dal freddo estremo non estremo, per uso professionale.

DISPOSITIVI DI 2° CATEGORIA

Definiti come DPI atti a proteggere dai rischi medi e che non rientrano né alla I che alla III Categoria, tra questi vi sono:

  • Protettori delle orecchie:
    – Tutti i dispositivi di protezione dell’orecchio (sia indossati che inseribili nell’orecchio);
  • Protettori degli occhi:
    – Tutti i protettori dell’occhio e i filtri ad eccezione di quelli in I ed in III Categoria;
  • Protettori del capo: Tutti gli elmetti, inclusi quelli sportivi ad eccezione di quelli in I ed in III Categoria;
    – Elmetti progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100°C e più, in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
    – Elmetti progettati e costruiti per la protezione contro i rischi elettrici.
  • Protettori totali o parziali del viso: Tutti i dipositivi esclusi quelli in III Categoria:
    – Dispositivi progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100°C e più in cui possono essere o meno essere presenti radiazioni IR, fiammi o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
    – Dispositivi progettati e costruiti per la protezione in ambienti a bassa temperatura i cui effetti sono comparabili a temerature dell’aria di – 50°C o meno;
    – Dispositivi destinati alla protezione contro i rischi elettrici.
  • Indumenti protettivi: Tutti gli indumenti e/o accessori fissi o staccabili, progettati e costruiti per fornire protezione contro rischi specificati di media entità, inclusi gli:
    – Indumenti sportiti quali mute da sub, mute da sci d’acqua, giubetti antiproiettili usati da guardie private o indumenti per la protezione contro le infezioni diverse da quelli destinati alle forze armate.
  • Protettori dei piedi e delle gambe con funzione antiscivolo: Tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati alla protezione degli arti inferiori inclusi:
    – I dispositivi di protezione contro l’elettricità statica per la possibilità di utilizzo in ambienti atex.
  • Protettori di mani e braccia: Tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati alla protezione degli arti superiori inclusi:
    – Tutti gli indumenti protettivi della mano o di parte della mano (guanti, manopole, guanti per la protezione delle sole dita, guanti per la protezione del solo palmo, guanti da sub)
  • Dispositivi destinati alla prevenzione di annegamenti:
    – Tutti i dispositivi progettati e costruiti per prevenire l’annegamento o per l’uso come ausili di galleggiamento inclusi corsetti galleggianti, coadiuvanti per il nuoto, galleggianti gonfiabili che non sono considerati giocattoli e destinati all’uso in acque profonde.
    – Ramponi da ghiaccio, corde e altri dispositivi utilizzati per uscire dall’acqua dopo cadute in luoghi ghiacciati.
  • Dispositivi per la protezione contro rischi meccanici: tutti i dispositivi progettati e costruiti per proteggere contro:
    – Vibrazioni;
    – Rischi rilevanti derivanti dall’impatto con altre persone o dalla caduta durante la pratica di attività sportive;
    – Effetti della forza di gravità.
  • Indumenti ad alta visibilità e accessori:
    – Bande riflettenti;
    – Giubbotti con bande rifrangenti.

DISPOSITIVI DI 3° CATEGORIA

Definiti come Dispositivi di Protezione Individuale di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente, i DPI di III Categoria hanno il principale compito di:

  • Proteggere le vie respiratorie con apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
  • Assicurare un adeguato isolamento con apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
  • Assicurare una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e le radiazioni ionizzanti;
  • Far svolgere all’operatore attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
  • Far svolgere all’operatore attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a – 50°C;
  • Salvaguardare le cadute dall’alto;
  • Salvaguardare da rischi connessi alle attività che espongono a tensioni elettriche pericolose.

Facendone parte quindi, tutti i DPI atti a proteggere l’individuo da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente, tra questi vi rientrano:

  • Protettori degli occhi:
    – Protettori dell’occhio progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100°C e più, in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
    – Dispositivi progettati e costruiti per la protezione contro radiazioni ionizzanti e contro rischi elettrici.
  • Dispositivi per la protezione contro i rischi di cadute dall’alto:
    – Dispositivi per i lavori in quota e con supporto (cinghie, agganci, ecc.) e tutti gli accessori per agganciare una persona alla struttura con l’eccezione dei punti di ancoraggio che formano parte integrante della struttura o roccia.
  • Dispositivi per la protezione del capo:
    – Elmetti progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100°C e più, in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
    – Elmetti progettati e costruiti per la protezione contro rischi elettrici.
  • Dispositivi per la protezione integrale o parziale del viso:
    – Maschere progettate e costruite per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100 °C o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantitàdi materiale fuso;
    – Maschere per l’uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di -50 °C o meno.
    – Maschere progettate e costruite per la protezione contro rischi elettrici.
  • Indumenti protettivi: Tutti gli indumenti protettivi e/o accessori sia fissi che staccabili progettati e costruiti per:
    – l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100 °C o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantitàdi materiale fusi;
    – l’uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di -50 °C o meno;
    – la protezione contro rischi elettrici;
    – fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti;
    – fornire un completo isolamento dall’atmosfera.
  • Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie:
    – Tutti i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie progettati e costruiti per fornire protezione contro aerosol, liquidi e gas;
    – Tutti i dispositivi respiratori progettati e costruiti per fornire un completo isolamento dall’atmosfera e per l’uso subacqueo.
  • Dispositivi per la protezione di piedi e gambe: Tutti i dispositivi e accessori fissi o staccabili progettati e costruiti per:
    – l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100 °C o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantitàdi materiale fuso;
    – l’uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di -50 °C o meno;
    – fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti;
    – la protezione contro rischi elettrici da lavoro, incluse tensioni pericolose o per fornire isolamento contro le alte tensioni.
  • Dispositivi per la protezione di mani e braccia: Tutti i dispositivi e accessori fissi o staccabili progettati e costruiti per:
    – l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100 °C o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso;
    – l’uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di -50 °C o meno;
    – fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti;
    – la protezione contro rischi elettrici da lavoro, incluse tensioni pericolose o per fornire isolamento contro le alte tensioni.

Rimane da ricordare inoltre, che secondo l’art. 3 dell’Allegato II del D.Lgs. n. 475/1992 e ss.mm.ii., i DPI non possono essere messi sul mercato e in servizio se non rispondono ai “requisiti essenziali di salute e di sicurezza”.

Quest’ultimi si suddividono a loro volta in ulteriori 3 differenti categorie:

  • Requisiti di carattere generale: Ergonomia, livelli e classi di protezione, ecc.;
  • Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI: Sistemi di regolazione, limitazione dei movimenti, impigliamento, ecc.;
  • Requisiti supplementari specifici per i rischi da cui proteggersi: protezioni specifiche quali urti meccanici, cadute dall’alto, calore e fuoco, rumore, ecc.

“Approfondisci il tema sui Dispositivi di Protezione Individuale: definizione di DPI, categorie, obblighi e sanzioni”

La certificazione dei Dispositivi di protezione individuale ed i criteri di scelta

La garanzia del possesso dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza è rappresentata dall’obbligo per il fabbricante di attuare una procedura di certificazione in funzione della categoria di appartenenza del DPI.

Ogni DPI infatti, deve essere munito della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione CE di conformità, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, dell’attestato di certificazione CE, ed avere la marcatura che comprenda:

  • Il nome, il marchio o altro elemento di identificazione del fabbricante;
  • Il riferimento al modello di DPI (nome commerciale, codice, ecc.);
  • Qualsiasi riferimento opportuno per l’identificazione delle caratteristiche del DPI (taglia, prestazioni, pittogrammi, ecc.).

ed in particolare, secondo le categrie, ogni DPI deve avere:

  • DPI di I Categoria:
    – Marcatura CE;
    – Dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tecnica del modello.
  • DPI di II Categoria:
    – Marcatura CE;
    – Dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tenica del modello;
    – Documentazione tecnica di costruzione.
  • DPI di III Categoria:
    – Marcatura CE;
    – Dichiarazione di conformità CE del fabbricante da allegare alla documentazione tenica del modello;
    – Documentazione tecnica di costruzione,
    – Verifica periodica del sistema qualità del fabbricante da parte dell’organismo di controllo.

Elementi fondamentali inoltre, per una corretta scelta dei DPI, sono la natura del rischio e le probabili parti del corpo esposte a quest’ultimo.

Così come disposto al comma 1, art. 77, D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Questa sequenza sembra essere chiara e di facile applicazione, ma in realtà non risulta così semplice.

Si presentano infatti, tre ordini di difficoltà:

  • La valutazione oggettiva della stima dei rischi;
  • La valutazione del corretto collegamento tra i livelli di rischio e i livelli di prestazione dei DPI;
  • La valutazione del corretto compromesso fra l’esposizione a più di un rischio, i livelli di protezione e i tipi di DPI.

che portano in conclusione, a poter asserire che la salute e la sicurezza sul lavoro devono essere considerate parte di un sistema integrato, dove ciascun soggetto (legislatore, normatore, fabbricante, organismo notificato di accertamento, datore di lavoro e lavoratore) apporta un proprio valore aggiunto a quello che rappresenta la propria specificità.

Fonte: https://www.teknoring.com/guide/guide-sicurezza-e-ambiente/dpi-categorie-i-ii-iii-requisiti-criteri/